I BENI
COMUNI
Il percorso fatto
12 marzo 2016 Convegno #MateraCondivisa – per la gestione dei beni comuni della città di Matera, a cura dell’Associazione Matera2019. Viene presentato alla città un set di proposte per l’amministrazione condivisa, la partecipazione e la trasparenza.
10 maggio 2016 ufficializzazione da parte dell’Associazione Culturale Matera 2019 all’Amministrazione comunale delle proposte per un’amministrazione condivisa della città.
19 maggio 2016 presa d’atto tramite Delibera di Giunta Comunale nr. 176/2016 della Proposta di collaborazione, volontaria e gratuita dell’Associazione, per l’elaborazione di un regolamento dei Beni Comuni, della Costituzione del Forum dei Produttori Culturali e del Codice Etico per la Pubblica Amministrazione.
21 luglio 2016 Convocazione del Tavolo Interistituzionale per il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nei lavori del “Cantiere per l’Innovazione Sociale”. Vengono coinvolte istituzioni, associazioni di categoria, sindacati, associazioni datoriali, università, Arcidiocesi, cui vengono presentate le tre proposte e proposto un percorso di collaborazione e condivisione.
30 agosto 2016 Le Proposte dell’Associazione Culturale Matera 2019 vengono esplicitamente richiamate nella relazione generale allegata al Bando Progetti Riqualificazione Urbana, DPCM 25 maggio 2016, diventando un asset determinante delle politiche di riqualificazione urbana della città.
16 settembre 2016 Definizione della prima Bozza di Regolamento per la Gestione dei Beni Comuni della Città di Matera.
30 settembre 2016 Presentazione al Sindaco Raffaello De Ruggieri della Bozza di Regolamento.
12 e 13 maggio 2018 Raccolta firme in piazza per l’adozione del Regolamento in collaborazione con Italia Nostra e UISP
11 dicembre 2018 Cura, partecipazione, condivisione, collaborazione per una comunità “anti-fragile”: nasce Care For.
Una scheda di analisi per l’adozione del Regolamento
I temi della complessità dell’ambiente urbano e delle sue trasformazioni/rigenerazioni, dell’innovazione e dell’inclusione sociale e territoriale, della ridefinizione del ruolo del “pubblico”, rappresentano altrettante sfide che interpellano oggi lo Stato, gli enti locali, gli amministratori e, non certamente da ultimi, anche i cittadini.
Proprio in questi tempi in cui, a causa dei vincoli di bilancio che si fanno sempre più stringenti, lo Stato è costretto ad indietreggiare lasciando spesso le amministrazioni locali sole ed in prima fila ad interrogarsi sul come dare risposte ai bisogni dei propri cittadini con risorse via via sempre più scarse a fronte di problemi che diventano, invece, sempre più grandi e complessi, è giunto forse il momento che anche i cittadini, singoli e associati, e le comunità più in generale vengano chiamati a farsi avanti per studiare, elaborare, progettare nuove forme di intervento, di gestione, di cura e di promozione provando a tracciare nuove strade per il futuro.
Occupare le nostre energie per immaginare e sperimentare nuove vie di sviluppo civile, sociale ed economico è, in fondo, anche quello che la comunità europea ci ha chiesto con la designazione a Capitale europea della cultura per l’anno 2019: capire, cioè, se una comunità da sempre considerata “periferica” ma che ha saputo reinventarsi per secoli attraverso processi di adattamento alle pressioni ambientali, alle condizioni o situazioni di vita sfavorevoli riuscendo a resistere, a far fronte, a trasformare, integrare e costruire una sorta di “anti-fragilità” personale e collettiva, è ora in grado di elaborare e mettere in pratica possibili vie d’uscita dalla crisi che ci attanaglia (che non è più solo e soltanto economica ma sistemica).
E’ sulla base di queste premesse che si vuole provare a richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini innanzitutto sulla tematica dei “beni comuni” e sulla riscoperta della dimensione del “comune” quale elemento fondamentale per una “convivenza buona” all’interno della nostra società.
I beni comuni, infatti, per loro stessa natura devono essere consumati “assieme”, rimandano all’esistenza di un rapporto tra uomini e non solo ad un rapporto tra cose, fissano l’accento non più sul soggetto proprietario ma sulla funzione che il bene deve svolgere nella società, e per ciò stesso presuppongono ed implicano come necessarie una comunità di riferimento e la partecipazione attiva di ciascuno dei suoi membri alla loro cura e gestione nell’interesse di tutti, nello spazio e nel tempo. I beni comuni, a differenza dei beni pubblici, non sono solo e soltanto “beni di tutti” ma sono anche “beni di ciascuno”.
Di qui la necessità di stimolare e promuovere innanzitutto una nuova consapevolezza dell’essere cittadino come “homo civicus”, del valore dello “stare” e del “fare bene” insieme, che porti al superamento di quei tanti comportamenti quotidiani ancora troppo spesso dominati dall’indifferenza civica per giungere ad elaborare e sperimentare forme di “governance” comuni, condivise, partecipate ed inclusive.
La “cittadinanza”, infatti, non può più essere intesa oggi semplicemente come uno status ma deve tornare ad essere un ideale a cui tendere, un progetto esplicito di convivenza; essere cittadini oggi deve poter significare vivere insieme “con” gli altri e “per” gli altri.
Lo strumento individuato attraverso cui provare ad avviare questo percorso è quello del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” sul modello elaborato inizialmente da Labsus e successivamente ripreso, adattato e adottato da numerosi Comuni italiani in modo particolare nel corso degli ultimi anni.
L’obiettivo che ci si prefigge con questo regolamento è quello di affidare ai cittadini, in forma singola o associata, la cura, la rigenerazione ed il riuso dei “beni comuni urbani” (beni materiali e immateriali di appartenenza collettiva) in maniera condivisa e non esclusiva permettendo loro di partecipare attivamente alla vita della comunità, facendo emergere proposte, esigenze e istanze della collettività al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita della nostra città.
All’interno del Regolamento, il “patto di collaborazione” rappresenta lo strumento attuativo con cui Comune e soggetti attivi concordano sui fini, le modalità e i mezzi di realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni, garantendone la fruizione collettiva e la loro preservazione a vantaggio delle generazioni future attraverso forme di “governo pubblico partecipato” che ne consentano un utilizzo condiviso e solidale.
Nella bozza di regolamento predisposta, tale collaborazione si prevede possa articolarsi con le seguenti modalità:
- ordinaria, prevede come presupposto che il Comune istituisca, renda pubblico e aggiorni periodicamente l’elenco dei “beni comuni urbani” che possono essere oggetto di specifici e ben individuati interventi , definendo ed esplicitando le linee di indirizzo degli interventi da realizzare. Viene proposta, pertanto, l’istituzione di un “catalogo” di beni di proprietà comunale suddiviso per categorie (ad esempio spazi pubblici, edifici, terreni). Si prevede la possibilità che l’aggiornamento del catalogo possa avvenire anche su iniziativa dei cittadini attivi anche al fine di rendere concreta la previsione secondo cui la ricognizione di tali beni venga effettuata mediante procedure trasparenti, aperte e partecipate. A tal riguardo è ipotizzabile che l’ambito di applicazione del regolamento possa essere esteso anche a quei beni privati suscettibili di avere una funzione sociale ed un uso pubblico nell’ottica di provare ad ipotizzare una possibile “gestione comunitaria” anche di un bene privato.
- consultazione pubblica, prevista in situazioni particolari nelle quali venga ravvisata la necessità di far emergere progetti ed idee su beni comuni ritenuti di particolare interesse mediante la procedura dell’avviso pubblico.
- proposta diretta dei cittadini, prevista per quei beni non inseriti nel catalogo di cui al punto 1.
L’adozione di un tale regolamento rappresenterebbe per l’Amministrazione un valido strumento per sostenere la socialità e le possibilità di aggregazione, rinvigorire il tessuto sociale (favorendo al tempo stesso la coesione ed il presidio sociale), generare nuove connessioni tra gruppi organizzati di cittadini, intercettare reti di relazioni attive, far emergere quelle progettualità che la società civile è in grado di esprimere, accrescere l’utilità sociale, sperimentare nuove possibilità di immaginare lo spazio pubblico (in modo particolare quello “periferico”), incentivare la partecipazione di tutti i cittadini alla costruzione del bene comune ed alla gestione della città-bene comune.
Anche la costruzione del regolamento non potrà prescindere dalla buona prassi delle regole condivise, inclusive e riconosciute. Per tali ragioni la bozza predisposta vedrà un momento di presentazione pubblica ed una successiva fase di discussione e raccolta di indicazioni, suggerimenti, modifiche ed integrazioni per poi giungere al vaglio dell’istituzione comunale per la definitiva approvazione ed attuazione.
La bozza di regolamento
La presente bozza è il risultato del lavoro dell’Associazione Matera2019 sulla base delle elaborazioni e in collaborazione con Labsus. Pertanto è espressamente vietata la copia e la distribuzione non autorizzata.
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – I cittadini attivi
Articolo 5 – Patto di collaborazione
Articolo 6 – Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
Articolo 7 – Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi
Articolo 8- Promozione della creatività urbana
Articolo 9 – Innovazione digitale
Articolo 10 – Formazione civica come bene comune
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 11 – Disposizioni generali
Articolo 12 – Collaborazioni ordinarie
Articolo 13 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
Articolo 14 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
CAPO III – CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 15 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO
Articolo 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 17 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
Articolo 18 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 19 – Autofinanziamento
Articolo 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 21 – Comunicazione collaborativa
Articolo 22 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 23 – Prevenzione dei rischi
Articolo 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 25 – Entrata in vigore
Articolo 26 – Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi
Articolo 27 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore di nuove norme
Articolo 28 – Clausole interpretative
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la individuazione, la cura e la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 9, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
- Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la individuazione, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’Amministrazione comunale.
- La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.
- Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Restano inoltre ferme le ulteriori previsioni contenute in specifici regolamenti del Comune di disciplina dei beni pubblici o d’uso pubblico, nonché negli atti di programmazione comunale relativi all’alienazione e valorizzazione dei beni immobili in conformità alla normativa vigente in materia.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione riconoscono anche attraverso procedure partecipative essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l’Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Matera nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti singoli, associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani e che pongano in essere le predette attività unicamente per scopi di liberalità o volontariato;
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani, svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dal Comune con caratteri di inclusività ed integrazione che prevedano anche lo svolgimento di attività rivolte al pubblico in grado di migliorarne, valorizzarne e qualificarne la fruizione collettiva. Non costituiscono interventi di gestione condivisa e non sono disciplinate dal presente regolamento tutte le forme di utilizzo e di gestione che riducano in maniera significativa le possibilità di fruizione collettiva del bene comune e che risultino dirette alla mera realizzazione degli interessi, bisogni e scopi, ancorché privi di lucro, dei gruppi di cittadini, delle associazioni o degli altri soggetti collettivi titolari dell’uso o della gestione;
h) Rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani, partecipi, attraverso metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici e ambientali che complessivamente incidano sul miglioramento della qualità della vita nella città;
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
Articolo 3 – Principi generali
La collaborazione tra cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) Impegno reciproco: l’Amministrazione stimola e valorizza l’attività dei cittadini attivi svolta in forma sussidiaria per conto del Comune;
c) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione si impegna a garantire la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
d) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella gestione condivisa dei beni comuni, nonché quale presupposto necessario affinché la governance di tali beni risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e coerenti alle loro finalità;
e) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
f) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
g) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
h) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di gestione condivisa dei beni comuni urbani;
i) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
j) Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla normativa o da provvedimenti di carattere generale del Comune. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell’azione amministrativa;
k) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
m) Valorizzazione dell’associazionismo: l’Amministrazione ritiene di valorizzare prioritariamente la collaborazione in forma organizzata tramite l’associazionismo, risorsa da impiegare in attuazione dell’art…. dello statuto comunale.
Anche con riferimento al fenomeno del volontariato, l’Amministrazione valorizza e privilegia la sua espressione tramite forme organizzate, al fine di una gestione ottimale degli aspetti organizzativi, di sicurezza ed assicurativi.
Articolo 4 – I cittadini attivi
- L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
- I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- L’efficacia dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- I patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
- Il Comune ammette anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a titolo di volontariato individuale, con modalità semplificate, da stabilire di volta in volta ed a seguito di istituzione, con successivo e separato provvedimento di apposito albo del volontariato; è altresì ammessa la partecipazione di singoli cittadini, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero secondo la procedura del c.d. baratto amministrativo, previa eventuale disciplina della stessa .
- Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
- Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune coinvolge le scuole e le università, anche mediante l’organizzazione di momenti formativi e divulgativi.
- In accordo con le scuole e le università e nel rispetto delle relative funzioni istituzionali, il coinvolgimento degli studenti nelle attività può essere valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
- L’attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro con il Comune.
- L’attività è da considerare svolta a beneficio della collettività senza alcun rapporto di committenza dal Comune al soggetto realizzatore.
- Le attività previste dal presente Regolamento possono essere svolte, a titolo di volontariato e di intesa con la Prefettura, dai soggetti richiedenti protezione internazionale.
Articolo 5 – Patto di collaborazione
Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi ed il Comune concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e rigenerazione dei beni comuni urbani.
Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, al grado di complessità del progetto e degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.
Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare, e tenuto conto della natura del bene:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell’ambito degli accordi di cui al presente regolamento;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli … e … del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell’accordo;
i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento e di valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
k) l’eventuale partecipazione ed affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
l) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo tramite forme di pubblicità e comunicazione delle azioni o degli interventi realizzati, l’uso dei diritti di immagine, l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
Articolo 6 – Azioni e interventi, previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c) attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.
Per ogni tipo di intervento si esclude la possibilità di limitazione della fruizione pubblica dei beni
3. La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell’art.14.
4. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall’Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.
L’intervento è finalizzato a:
– integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
– assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione
5. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici, di edifici e attività a favore della collettività.
Articolo 7 – Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica anche attraverso piattaforme ed ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo favorendo la nascita di cooperative e fondazioni di comunità, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
Il Comune può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi, che siano di interesse della collettività e rientrino nelle finalità istituzionali del Comune, nonché può riservare, in uso temporaneo anche quei beni inseriti nei programmi di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, in attesa del completamento delle procedure di valorizzazione messe in campo dall’ente.
Articolo 8 – Promozione della creatività urbana
1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile,anche nelle more dell’attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
Articolo 9 – Innovazione digitale
Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione , al disegno ed alla realizzazione di servizi ed applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.
A tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.
Articolo 10 – Formazione civica come bene comune
Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale, come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini attivi ed il Comune in occasioni di cambiamento.
La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, alle soggettività civiche e alle comunità di riferimento, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l’incontro con le competenze dei propri dipendenti e fornitori o comunque presenti all’interno delle comunità civiche e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
La formazione e l’autoformazione rivolte ai cittadini attivi, alle collettività civiche in generale e dei soggetti operanti all’interno del Comune è finalizzata prioritariamente alla piena interiorizzazione dell’esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. E’ inoltre volta a promuovere l’acquisizione delle seguenti competenze:
- Applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- Acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- Documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- Utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme web e social, la rete e i media civici.
- La formazione rivolta ai dipendenti ed agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze:
- Conoscere ed applicare le tecniche di facilitazione, mediazione ed ascolto attivo;
- Conoscere ed utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- Conoscere ed utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi anche digitali.
Il comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 11 – Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi il Comune individua in……la struttura deputata al ricevimento delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all’attivazione degli uffici competenti alla gestione della proposta, costituendo per il proponente l’unico interlocutore nel rapporto con l’amministrazione.
3. L’Ente può anche dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini, anche al fine di facilitare e promuovere le iniziative di cui al presente regolamento.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
5. La manifestazione dell’assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
a) il patto rientri nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 12;
b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all’articolo 13;
c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell’articolo 14.
6. Il Comune istituisce, rende pubblico ed aggiorna periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture materiali ed immateriali che potranno essere oggetto di interventi di cura o di rigenerazione indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi mediante patti di collaborazione ordinaria di cui all’articolo 12.
7. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 6 la Giunta individua nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune spazi, edifici e terreni in stato di parziale o totale disuso o deperimento che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano ad interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa da realizzarsi mediante accordi di collaborazione tra cittadini e Comune. Il provvedimento della Giunta conterrà congrua motivazione che evidenzi la pubblica utilità ed il fine istituzionale che si vuole raggiungere mediante il ricorso alla procedura di cui al presente regolamento in alternativa alle ordinarie procedure di valorizzazione dei beni.
8. La periodica ricognizione dei beni in stato di parziale o totale disuso è promossa ed attuata mediante procedure trasparenti, aperte e partecipate in accordo con le previsioni dd. dell decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.
9. In qualsiasi momento i cittadini possono proporre l’inserimento nell’elenco di cui al comma 6 nuovi spazi, edifici, terreni ed infrastrutture materiali ed immateriali ovvero sollecitare nuove e diverse ipotesi di riutilizzo dei beni già inseriti motivandone adeguatamente le ragioni.
10. Una sezione del medesimo elenco potrà essere riservata con le medesime finalità agli spazi ed agli edifici non appartenenti al patrimonio ed al demanio del Comune che abbiano le caratteristiche di cui al comma 6 e sui quali:
a) sebbene appartenenti ai privati, esista un documentato, legittimo e pacifico uso pubblico, se le attività o gli interventi proposti non contrastino con questo uso pubblico né con la proprietà privata del bene;
b) i privati proprietari promuovano o consentano forme di gestione condivisa e di fruizione collettiva valutate dal Comune utili per la comunità;
c) in ragione di specifici accordi con i soggetti, pubblici o privati, che ne siano proprietari o ne abbiano la disponibilità, il Comune sia legittimato (o abbia titolo) a promuovere forme di gestione condivisa e di utilizzo a scopi sociali.
11. Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
Articolo 12 – Collaborazioni ordinarie
1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le collaborazioni ordinarie, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua di volta in volta le categorie di beni comuni urbani a valere sull’elenco di cui all’art.11 comma 6 che possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Soggetto competente alla predisposizione e conclusione dei patti di collaborazione.
3. Il Soggetto competente, verificato il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, procede a dare attuazione al patto di collaborazione senza necessità di ulteriori formalità.
4. Nel caso di ulteriori istanze di adesione al patto il Soggetto competente verifica la fattibilità e qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
Articolo 13 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
1. Qualora si ravvisi l’esigenza di una consultazione pubblica anche al fine di far emergere progettualità ed idee, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Settore competente alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, nel rispetto della normativa di valorizzazione del patrimonio, può intervenire sugli immobili in questione, applicando il presente regolamento, anche nelle more del completamento della procedura prevista, in attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, onde evitare il deperimento dovuto al mancato uso dei beni in questione e per consentire una fruizione temporanea degli stessi da parte della collettività..
2. Il Dirigente competente con determinazione dirigenziale approva e pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi che si propongano unicamente con finalità di liberalità o volontariato e senza alcun fine di lucro o di attività a carattere economico-imprenditoriale. L’avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell’avviso, viene effettuata dal Settore competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L’eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore competente che, per la predetta valutazione può avvalersi di un’apposita commissione giudicatrice individuata con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi secondo le direttive del Settore competente e il Gruppo di lavoro se istituito.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente, che ne cura anche la gestione per tutta la sua durata e ne riscontra gli esiti.
Articolo 14 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 12 o nella consultazione pubblica di cui all’articolo 13.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all’Ente.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella programmazione comunale in tema di valorizzazione dei beni comunali se l’immobile è inserito in tale elenco, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 11.
8. L’attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l’Ufficio competente, e i cittadini attivi.
CAPO III
CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 15 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
- Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti nel presente Regolamento.
- I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
- Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
- La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti (ammissibile esclusivamente da parte dei soggetti di cui al successivo comma) è subordinata all’approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all’ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all’assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l’assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.
- La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
- Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
- I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, a fronte dello svolgimento di attività di pubblico interesse per la collettività, per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata e che siano strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente.
- La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere motivatamente pattuiti a seguito di valutazione discrezionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò può avvenire a causa della natura del bene, del tipo di contratto, per motivazioni finanziarie (ad es. in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile).
- Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
- Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati o altri immobili di cui abbia la disponibilità.
CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO
Articolo 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
- Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
- Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
Articolo 17 – Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
- Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva ed alla realizzazione della proposta.
Articolo 18 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, in deroga ai precedenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal vigente regolamento per l’attribuzione di benefici economici e nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione, a condizione che vi siano indubbi e dimostrabili vantaggi per la collettività.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
3. Ai sensi dell’articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.
4. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del Regolamento C.O.S.A.P. in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
5. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone,
le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’artico 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
6. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 19 – Autofinanziamento
Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Il patto di collaborazione può prevedere:
a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.
Articolo 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
- La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione e di pubblicità commerciale a condizione che non siano destinate all’abbattimento degli oneri in capo alle parti
CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 21 – Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Per realizzare le finalità di cui al precedente comma il Comune rende disponibili:
- Un tavolo di lavoro con le comunità di riferimento e i cittadini attivi sul territorio da convocarsi periodicamente a cura del Comune;
- Un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte;
- Uno sportello informativo circa i più significativi progetti di collaborazione in corso;
- Un logo “Matera Comune per i Beni Comuni” utilizzabile da chi stipula patti di collaborazione;
- Dati, infrastrutture e piattaforme digitali in formato aperto;
- Un tutoraggio sull’uso degli strumenti di collaborazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi;
- Individua nel…il dirigente competente e responsabile degli obblighi a carico del Comune.
Articolo 22- Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione ed i dati relativi alle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e diffusione di tali dati è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione, diffusione dei dati e di valutazione sono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 23- Prevenzione dei rischi
- Ai cittadini attivi che entrano in rapporto di collaborazione con il Comune devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
- Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
- Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta. L’organizzazione (di qualunque categoria giuridica di appartenenza) che presta la propria attività di collaborazione è da considerare “datore di lavoro” ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail.
- Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
- I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
- I cittadini attivi che collaborano con l’Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
- In relazione agli aspetti concernenti la responsabilità, la conclusione di patti di collaborazione ha come presupposto l’affidabilità dei proponenti, correlando in sede di valutazione la tipologia di impegni alla configurazione giuridica ed alle capacità dei proponenti medesimi.
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 25 – Entrata in vigore
- Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall’esecutività della delibera che lo approva.
- Superato il periodo di sperimentazione di cui al successivo articolo 25, le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 26 – Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi
- Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
- Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
Art. 27 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore di nuove norme
1. Le esperienze di condivisione formalizzate od informali già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento a partire dalla naturale scadenza degli accordi pregressi o al termine del periodo di sperimentazione definito dal precedente articolo 21 del presente regolamento. Il Comune, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, convocherà tutte le associazioni beneficiarie di spazi pubblici e immobili comunali per verificare la coerenza fra la loro attività e lo spirito di condivisione civica che informa il presente regolamento, al fine di trasformare, entro il termine del periodo di sperimentazione, gli esistenti contratti di concessione in patti di collaborazione.
2. L’introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali
Articolo 28 – Clausole interpretative
Allo scopo di agevolare la collaborazione fra il Comune e i cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i secondi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni. L’applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di effettiva collaborazione paritetica fra il Comune e i cittadini attivi coinvolti, a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.
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